Statuto dell'Ente del 1882
Il vecchio statuto dell’ «ISTITUZIONE POVERA COSTANTE MARIA PER LA SCUOLA DELLE FANCIULLE» era composto da soli 21 articoli.
La parte contabile-amministrativa era regolata dal R.D. n°753 del 3 agosto 1862 (approvato per l’esecuzione dal R.D. n°1007 del 27 novembre 1862), mentre lo scopo ed il fine erano regolate dalle volontà testamentarie.
Leggiamo attentamente il testo prima di addentrarci nel commento:
Statuto organico della Istituzione povera Costante Maria per la scuola delle fanciulle di Grottammare (approvato con R.D. del 25 maggio 1882)
La Pia Istituzione fondata in Grottammare dai benemeriti De Angelis Preposto fu don Augusto con testamento olografo pubblicato li 18 agosto 1874 per gli atti del Regio Notaro Giacomo Bernardini di Grottammare, ed Ottaviani Avv. Giuseppe con testamento segreto, aperto in Fermo li 28 ottobre 1879 per gli atti del Regio Notar Signor Raffaele Fiorani, e con nota testamentaria olografa pubblicata in Grottammare li 18 novembre 1879 per gli atti del Regio Notaro di Montefiore dell'Aso Egidi Concetto, ed eretta in Corpo Morale con Regio Decreto del 27 maggio 1880 dovrà esser retta, mantenuta, regolata ed amministrata colle seguenti norme.
Art.1
Il titolo di Istituzione sarà quello assegnatole dal principale benefattore Avv. Giuseppe Ottaviani, cioè: "ISTITUZIONE POVERA COSTANTE MARIA PER LA SCUOLA DELLE FANCIULLE".
La medesima è soggetta alla legge 3 agosto 1862 ed al relativo regolamento.
Art.2
Lo scopo della Istituzione è unicamente quello di venire in aiuto delle famiglie povere di Grottammare, e dare un sollievo a povere madri, perché possano attender meglio a quelle fatiche, donde ricavare un pane, non che formare, col togliere dall'ozio tante fanciulle, madri novelle più adatte e meglio educate.
Art.3
La sede dell'Istituto sarà invariabilmente in Grottammare, e precisamente nella casa posta in Contrada Castello già di proprietà dell'Avv. Giuseppe Ottaviani, ove cesso di vivere, senza che possa mai per qualunque titolo o pretesto essere altrove trasferita, benché nello stesso Comune, ed in località più comoda, di modo che nel caso che il fabbricato sopra descritto si rendesse inservibile, sia per vetustà, sia per qualche infortunio dovrà restaurarsi e ricostruirsi sul luogo stesso, ove si trova, sospendendo anche il mantenimento delle Maestre, onde avere l'occorrente per le riparazioni, e per la ricostruzione.
Art.4
La gestione dell'Opera Pia appartiene a tre Suore di Carità chiamate a cura, e diligenza del Municipio, ed in loro mancanza per qualsiasi fatto o motivo a tre maestre da nominarsi a norma dell'art.10.
Art.5
L'Amministrazione ha l'obbligo di compilare i bilanci, rendere i conti, nominare un Tesoriere con idonea cauzione e conformarsi alle prescrizioni della legge e dei regolamenti.
Art.6
Il Tesoriere riscuoterà le rendite e pagherà le spese sopra mandati emessi regolarmente e sottoscritti da una delle tre amministratrici, e da un membro della Commissione di Sorveglianza, di cui al seguente articolo da essa delegato.
Renderà il conto in ogni anno sia delle entrate che delle spese nei modi e termini di legge.
Art.7
Una Commissione speciale composta dal Capo del Municipio, dal Pievano pro tempore e dal maggior possidente in beni rustici ed urbani di Grottammare ha l'incarico di sindacare i conti e di sorvegliare il patrimonio delle fanciulle povere, e sempre aumentarlo.
A questo effetto estenderà la sindacazione ai bilanci preventivi, alla cauzione del tesoriere, ai contratti ed alle deliberazioni soggette all'approvazione dell'Autorità tutoria.
Art.8
A cura dell'Amministrazione sarà trasmesso ogni anno al Municipio e sottoposto alla deputazione provinciale a termini di legge il Conto Consuntivo col Sindacato della Commissione di sorveglianza.
Art.9
La direzione della scuola a povere fanciulle sarà tenuta dalle predette tre Suore, ed in loro mancanza, come all'art.4 da tre Maestre.
L'opera delle Suore o delle Maestre verrà annualmente retribuita con L.500 ciascuna e con l'alloggio nello stesso fabbricato dell'Istituzione.
Art.10
Ove non fosse possibile di avere dette tre Suore, allora si dovranno sostituire alle medesime tre donne nubili, che abbiano più di 40 anni onestissime e moralissime da nominarsi dall'Autorità Vescovile della Diocesi, e dal Capo del Municipio.
In caso di discrepanza di opinioni sarà preferita quella del Vescovo.
Art.11
Le dette Suore, o Maestre saranno obbligate d'istruire ed educare le fanciulle annesse nell'Istituto nelle materie appresso enunciate, e dovranno essere fornite almeno della patente prescritta dalle leggi in vigore per l'insegnamento elementare delle classi inferiori, e riunire gli altri requisiti indicati nell'articolo precedente.
Art.12
Al principio dell'anno scolastico dovranno compilare un piccolo regolamento per tutto ciò che crederanno essere necessario da osservarsi nell'interno della scuola, per l'orario ed altro.
Detto regolamento, dopo approvato dal Pievano pro tempore, sarà rimesso alla competente Autorità per la definitiva sanzione.
Art.13
Qualora i redditi annuali dell'Istituzione superassero le spese, l'avanzo sarà erogato a beneficio delle fanciulle povere in conformità delle disposizioni testamentarie, udita la Commissione di Vigilanza.
Art.14
Nell'istruzione e nell'educazione (il cui metodo è lasciato a scelta della maestra) sarà escluso tutto ciò, che può ritenersi superfluo, ed inutile ad una donna, che dovrebbe essere moglie di artigiani.
Epperciò, dopo la Dottrina Cristiana, che dovrà ritenersi come base principale di qualunque insegnamento, le fanciulle dovranno essere addestrate a turni i lavori donneschi usi a farsi dalle artigiane, come filare, tessere, cucire ed altro, e devono imparare a leggere, scrivere e fare le principali operazioni di aritmetica, procurando specialmente di correggere le storpiature del dialetto volgare del luogo, che rende oscura colle parole la significazione delle cose.
Art.15
Come vorrà permetterlo l'età delle allieve, le maestre le impiegheranno nelle diverse faccende domestiche al solo scopo di rendere loro facile il disimpegno; come il far pane, cucinare, lavare, ed in quant'altro può reputarsi opportuno a sapersi fare da quella classe di famiglia, cui appartengono, e dovranno appartenere.
Art.16
Le fanciulle per essere ammesse alla scuola dovranno avere l'età di sei anni compiti, e non maggiore di anni 14 cosicchè il beneficio di ammissione alla scuola non dovrà mai oltrepassare la durata di otto anni. Non potranno esservi ammesse, se non quelle provenienti da famiglie povere del Comune, e per povere, giusta la mente del testatore Ottaviani, debbono intendersi quelle, che son prive di censo rustico. Le contadine ne sono assolutamente escluse.
In caso di grande affluenza di alunne da non essere sufficienti i locali dell'Istituto, saranno preferite all'ammissione le fanciulle di minore età.
Art.17
Le fanciulle appartenenti a famiglie che hanno un censo qualunque, purché si trovino nel limite degli anni previsti nel precedente articolo, potranno essere ammesse a ricevere l'insegnamento nell'Istituto, e le Suore, o Maestre, non potranno rifiutarsi d'impartire l'istruzione anche ad esse; ma queste non potranno godere i vantaggi dell'Istituzione di cui all'art.13 del presente Statuto perché non povere. Quindi le Suore o, Maestre, nel ricevere domanda per l'ammissione di alunne non povere esigeranno dai rispettivi genitori una dichiarazione in iscritto, con cui si obblighino di assumere a loro carico il mantenimento delle figlie durante il giorno, cioè pagando alle Maestre la retta pel vitto, che vi ricevono le loro figlie, il quale non può essere dissimile dall'altro, che a spese dell'Istituzione si dà alle povere, e ciò per conservare l'uniformità in tutte le scolare.
Nell'Istituto non verranno ammesse fanciulle, che non professioni la Religione Cattolica, Apostolica Romana, e che i loro genitori non professino l'egual fede.
Art.18
La istituzione sarà data dalle Maestre in tutti i giorni, in cui non sarà festa precettiva ecclesiastica, facendo vacanza oltre alle feste, in ogni giovedì della settimana, purché non sia feriato il Martedì, il Mercoledì ed il Venerdì. Oltre ciò si farà vacanza dalla vigilia di Natale a tutte le tre feste; gli ultimi tre giorni di Carnevale, ed il primo giorno di Quaresima; dal Giovedì Santo fino a tutte e tre feste di Pasqua di Risurrezione; e dal 15 Settembre al 15 Ottobre di ciascun Anno.
Art.19
Le alunne avranno l'obbligo di frequentare giornalmente la scuola, e se di rendessero negligenti o commettessero altre mancanze, ne potrebbero essere escluse dopo due ammonizioni, e previo il parere della Commissione di Vigilanza.
Art.20
Le fanciulle saranno introdotte nella scuola nella mattina possibilmente accompagnate dalle loro madri, o da persone di loro fiducia probe ed onestissime e vi si tratterranno tutta la durata della giornata; e sarebbe desiderabile, che le madri avessero il pensiero di ricondurre la sera a casa per dormire le proprie figliuole, mentre l'orario del principio e del termine di ciascuna scuola sarà stabilito dalle Maestre, a seconda delle stagioni.
Art.21
In tutto ciò che non si è contemplato nel presente Statuto Organico, l'andamento dell'Istituzione dovrà essere regolato a seconda della volontà dei Testatori sotto l'osservanza delle vigenti leggi avendosi per non opposta qualunque condizioni ad essa contraria.
Grottammare alli 7 aprile 1882
LA COMMISSIONE:
L. RICCIOTTI - Sindaco
GAETANO Piev. DESIDERI
CAMILLO Marchese LAUREATI
A nostro avviso, tenendo ben presente i 21 articoli sopra descritti, questi sono i punti di forza principali dello statuto che rispettano le volontà testamentarie.
1. Il titolo dell’Istituzione, cioè la “scuola delle fanciulle”(art.1) che “avrebbero tolte dall’ozio tante fanciulle” e dato un aiuto alle famiglie povere di Grottammare.
2. Le fanciulle dovevano provenire solo dalle famiglie povere di Grottammare (art.2). La povertà era solo ed esclusivamente quella ben identificata dall’art.16 “… prive di censo rustico. Le contadine ne sono assolutamente escluse”.
3. L’art.17 escludeva le fanciulle e le famiglie povere che “non professavano la religione Cattolica, Apostolica Romana”.
4. La base principale di qualunque insegnamento era “la Dottrina Cristiana”.
5. Le tre donne nubili (che avrebbero dovuto sostituire la mancanza delle tre suore di Carità) dovevano avere “più di 40 anni” ed essere “onestissime e moralissime”. E’ chiaro ed evidente che il laico “che si ispira ad ideologie politiche che astraggono dal problema religioso” non puo’ sostituire la suora intesa come ideologia religiosa Cattolica, Apostolica, Romana.
6. L’art. 7 identifica la Commissione speciale di controllo (sindaco, pievano e maggior possidente) che ha un compito ben preciso: “…di sindacare i conti e di sorvegliare il patrimonio delle fanciulle povere, e sempre aumentarlo”.
7. L’art.13 è molto importante e determinante nel caso in cui le spese annuali fossero inferiori al reddito annuale dell’Istituzione. Infatti “…l'avanzo sarà erogato a beneficio delle fanciulle povere in conformità delle disposizioni testamentarie, udita la Commissione di Vigilanza”.
Per curiosità riportiamo quanto riferisce la “Guida della Provincia di Ascoli Piceno del 1889” (copia anastatica del 2004) a pag.378 sotto la voce di “Beneficenza…. Una elemosina per legato dell’avv. Giuseppe Ottaviani di una lira a ciascuna delle famiglie più povere pel Natale”.
A questo proposito per poter controllare/quantificare in valore attuale(euro) la lira data in beneficenza consultate la tabella di rivalutazione dal 1861 al 2003.
8. L’art.21, infine, dichiara che quanto non contemplato nello statuto “… dovrà essere regolato a seconda della volontà dei Testatori sotto l'osservanza delle vigenti leggi avendosi per non opposta qualunque condizioni ad essa contraria”, cioè le volontà testamentarie (compresi i casi di scioglimento).
Questo il testo ufficiale approvato con Regio Decreto del 25 maggio 1882 (e commentato da noi), rimasto tale fino alla data del decreto regionale del 17 maggio 1999.
Se voltete dire la vostra sull'argomento o chiedere spiegazioni mandetemi un messaggio
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