Il testamento dell'avv. OTTAVIANI


Nel nome di Dio cosi sia e regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia
Grottammare addì 20 agosto I866, milleottocentosessantasei.


Sano come sarò di mente e di corpo piacermi ora di fare il mio testamento, e comando la piena esecuzione di questa mia determinata volontà.
A Dio e a Maria Santissima raccomando l'anima mia, confidando immensamente, ed unicamente nella Misericordia divina, che senza questa sarebbe inutile qualunque opera buona che mi proponessi di fare in questa vita, grandissime essendo le offese, che ho e chissà quante volte, fatte al Creatore.
- il mio corpo sarà tumulato ove attualmente vuole la legge con quel funerale che stabilirà mia moglie Amalia o altro, che raccoglierà la mia eredità, lasciando all'arbitrio loro quei suffragi ch'essi vorranno fare per la povera anima mia.
- Lascio in proprietà alla mia carissima moglie Amalia a modo, che possa farsene quello che vuole, tutto il numerario, ossia denaro, che si troverà. in mio potere all'epoca della mia morte insieme a tutti gli oggetti di oro e di argento, pregandola a regalare la mia piccola scrivania di argento, che dal I860 ho conservato in una cassettina, com'essa sa, alla Marchesina Sofia Morici figlia del Commendatore Nicola di Fermo, e pregandola pure di osservare questa mia volontà, come si trova, senza chiedere quella porzione di successione che la legge gli accorderebbe nella terza parte, avendone essa largo corrispettivo nella cosa, che dirò: su di che si guardi da ogni suggestione specialmente da parenti, avendo sempre avanti gli occhi colla mia memoria, che il patrimonio mio è frutto soltanto de miei sudori, com'essa sa pur bene.
Istituisco erede generale ed universale nell'usufrutto, e quasi usufrutto di tutti i miei beni stabili, mobili, crediti, diritti ed azioni, di tutto il mio patrimonio insomma, fuori di detto denaro, oro e argento come sopra disposi, la sunnominata mia consorte Amalia con i due passi, che vado ad indicare in appresso. Questo usufrutto, dovrà essere pieno pienissimo, senza inventario, senza cauzione, rimossa ogni formalità di garanzia per chi nella proprietà, di cui appresso, assicurando io chiunque, che la mia Amalia saprà usufruire onestamente ed economicamente delle cose mie, le quali anzi per questo modo saranno anche aumentate a vantaggio della proprietà. Onde prego chi spetta a non dargli nessuna molestia.

Primo: dovrà detta erede usufruttuaria ricavare colla vendita di qualche mobile, colla estinzione di qualche credito, colla distrazione di qualche oggetto d'argento e d'oro, di che la pregherei, con mezzi insomma, che rimetto tutti al di lei arbitrio, e piacimento, anche se occorra, colla distrazione di qualche stabile indicandogli piacermi, che a questo mezzo ricorra per necessità e quando non abbia altro modo, dovrà, dissi, ricavare e prelevare dalla mia eredità la somma di scudi quattrocento pari a lire duemilacentoventotto, e questa investire ad interesse, perché coi frutti annuali, si faccia in ogni anno secondo la mia intenzione e precisamente nell'antivigilia del S. Natale, ossia li 23 dicembre una elemosina alle famiglie più povere di questo paese, escluse soltanto le dimoranti nel territorio, ossia in campagna: questa elemosina, che non dovrà essere minore di una lira per ciascuna famiglia dovrà farsi a domicilio dal Parroco, che non deve ignorare la maggiore miseria di ciascuna, raccomandando una preghiera a Dio secondo la mia intenzione.
Inculco al Parroco di fare primamente la nota delle famiglie destinate e sottoporla al Capo del Municipio per l'unico scopo di fare il pieno esaurimento della somma distribuibile: e gli concedo la facoltà, quando la miseria il mio proposito di ripetere a turno le famiglie escludendo nell'anno corrente quelle che avessero ricevuto l'elemosina nel precedente. L'amministrazione del capitale si terrà da mia moglie Amalia che fatto il rinvestimento nel tempo, che vorrà e potrà, consegnerà al Parroco ogni anno il fruttato: dopo la di lei morte spetterà al Parroco.

Secondo: dovrà permettere che la mia sorella Margarita, ora monaca di Monte Giorgio col nome di Costante Maria sia compartecipe del godimento dell'usufrutto in qual modo, che questa vorrà, sia che seguiti a vivere in monastero, sia che voglia o debba ritornare in casa paterna, somministrando alla medesima tutto quello, che in denaro e in generi farà per richiedere, attenendosi espressamente alla pratica, che ha visto osservarsi sempre da me verso la mia carissima Sorella, cui appena avvenuta la mia morte, manderà copia del presente testamento e quando avvenisse il caso purtroppo deplorevolmente prevedibile, che alle Monache cacciate dal Monastero, tutta che spogliata de propri beni, non si dasse dal Governo la pensione, voglio e comando, che allora tanto detta mia moglie Amalia, quanto della mia sorella Margarita fra le Monache Costante Maria, abbiano entrambe l'usufrutto del mio patrimonio, nel quale caso fin d'adesso per l'evenienza del caso congiuntamente le istituisco vita loro durante, e perciò col diritto d'accrescimento a la ripetuta esonerazione dell'inventario, di qualunque cauzione, od altre formalità, come sopra si è detto. Se mia moglie Amalia morisse prima di me, o morisse prima di aver adempiuto alla mia ingiunzione di prelevare, e stabilire il capitale di scudi 400 pari a lire 2128, per l'adempienza, di cui al predetto Primo, e in vita di mia sorella Margarita si fosse eseguita la suddetta ingiunzione, allora voglio, e comando, che debba essere a carico della erede proprietaria, che vado appresso a nominare, tutto quello che ho scritto in detto Primo, e la medesima dovrà stabilire e prelevare immediatamente il capitale, di cui sopra per impiegarsene il fruttato, conforme ho posto.
Egualmente se mia moglie Amalia premorisse a Margarita mia sorella, quando già non si fosse verificato il caso della compartecipazione di questa al godimento del pieno usufrutto dei miei beni, come nell'ultima ipotesi contemplata in fine del suddetto num. Secondo, allora voglio, ed intendo, che tutte quante le obbligazioni imposte a mia moglie verso mia sorella Margarita nella prima parte di detto num. Secondo siano trasferite nell'erede proprietaria.
E per intelligenza migliore di questo paragrafo e di altri, a schiarimento di qualunque dubbio, che possa restare per inesattezze di mie espressioni, dichiaro in genere, che la mia disposizione e la mia volontà è, che giusta la contingenza contemplata tanto mia sorella Margarita or Costante Maria in supplemento di quanto può mancargli colla pensione che ora ha, ed in provvedimento di quanto può occorrergli se gli si togliesse la pensione, quanto mia moglie Amalia possino vivere, e mantenersi coi loro comodi ed agiatezze come al presente, di guisa che finché loro in vita tutto il vantaggio del godimento de miei beni, debba essere per loro esclusivamente ne modi; e nelle forme, come ho di sopra provveduto e non abbiano da risentire alcun aggravio o privazione per la istituzione nella proprietà, che vado a fare.
Morte poi, che siano Amalia mia moglie, e Margarita mia sorella allora con tutta la mia eredità di qualunque siasi bene formata sia stabile o mobile, sia credito o diritto è mia deliberata volontà di provvedere alla istruzione, ed educazione delle Fanciulle povere di Grottammare, mediante una scuola da tenersi in perpetuo nella Casa dl abitazione in Grottammare contrada Castello ove sto attualmente nel modo, e nella forma, che dirò e preciserò in seguito, e non altrimenti fatto pena d'incorrere nella caducità, che pure di me sarà accennato.
Per la esecuzione di questo mio divisamento prego il Municipio di Grottammare di sua cooperazione, sicuro, che non sarà per mancarmi sia quando la cosa di utilità per il paese: la quale scuola voglio sia chiamata Istituzione povera di Costante Maria che è il nome della mia carissima sorella, nel secolo come più volte ho detto Margarita Ottaviani. Ora è, che istituisco e nomino mia erede universale e particolare nella proprietà di tutto il mio patrimonio (Il denaro, l'oro, e l'argento escluso come sopra ho disposto), la Istituzione povera di Costante Maria da fondarsi ed aprirsi nella casa di abitazione in Grottammare contrada Castello mediante una scuola da farsi a ragazze povere coll'opera di tre suore di Carità a cura e diligenza del Municipio di Grottammare colle leggi, di cui appresso.
Fatto l'inventario di tutti i miei beni, venduti i mobili rimasti dopo il godimento fattone da mia moglie Amalia, e mia sorella Margarita, e i quali non fossero adattati all'uso della Istituzione suddetta, coi beni stabili, i mobili rimanenti per l'uso opportuno, i crediti, i diritti, e il capitale ritratto dai mobili venduti, fatta la deduzione di scudi 400 romani pari a lire 2128 per rinvestirli, come ho detto di sopra, ove questo passo non avesse mia moglie, ne mia sorella provveduto formarsi il patrimonio, che si dirà spettante alla Istituzione povera di Costante Maria, col reddito del quale sarà mantenuta in perpetuo in Grottammare nella casa in contrada Castello una scuola per istruzione di tutte le fanciulle di famiglie povere di questo luogo, le contadine solamente escluse, assumendosi perciò l'opera di tre suore di Carità, le quali immediatamente dopo la morte di mia moglie, e di mia sorella prenderanno possesso di detti beni, e si fisseranno nel luogo suindicato. E qui prego il Municipio a procurare la esenzione della tassa di successione, seppure trattandosi di un'opera caritatevole, non ne fosse esente, al fine di non diminuire di troppo il piccolo patrimonio.
Ove non fosse possibile avere l'opera delle Suore di Carità per qualsiasi fatto, e motivo, allora si dovranno sostituire alle medesime tre donne nubili, che abbiano più di quarant'anni, sufficientemente istruite, onestissime, da nominarsi dall'Autorità Vescovile, e dal Capo del Municipio, nella discrepanza d'opinioni, quella del Vescovo sarà preferita a quella del Caro del Municipio.
Le fanciulle per essere ammesse nella Scuola dovranno avere l'età di anni sei, e non maggiore di anni quattordici; cosi che appartenere possano alla Scuola per un tempo minore di anni otto, ma mai maggiore; dovranno essere le fanciulle di famiglia povera del luogo, e per famiglia povera si deve ritenere quella, che è affatto priva di censo rustico. Potranno appartenere alla Scuola anche le fanciulle di famiglia, che hanno un censo qualunque purché siano nei limiti, dell'età stabilita, ma queste non godono dei vantaggi della Istituzione di cui si parlerà in appresso colla legge "5" e mentre non potranno le Maestre ricusarsi di estendere anche ad esse la Istruzione propria dell'Istituto, della quale si parlerà colla legge "4", le medesime si concerteranno coi rispettivi genitori per la provvista del mantenimento diurno dal proprio, di cui si detta legge "5", all'effetto di conservare l'uniformità in tutte le scolare. Oltre a ciò basterà per appartenervi un altro solo requisito, ed è il principale, quello cioè di professare la Religione Cattolica, Apostolica Romana, ed avere genitori rigenerati in questa Nostra Santa Fede.
Un piccolo Regolamento da farsi dalle Maestre per quello crederanno essere necessario da osservarsi nell'interno della Scuola, per l'orario ed altro, il quale dovrà essere approvato dal Pievano pro?tempore, dovrà contenere le opportune prescrizioni, affinché colla massima regolarità, e compostezza le fanciulle siano portate alla Scuola dalle loro madri possibilmente, e da queste ricondotte alle loro abitazioni.
Nella istruzione e nella educazione, il di cui metodo è lasciato all'arbitrio delle Maestre, sarà escluso tutto ciò, che può ritenersi superfluo ed inutile ad una donna, che dovrebbe essere moglie di artista e madre per conseguenza di artigiani. E perciò dopo la Dottrina Cristiana che dovrà ritenersi come base principale di qualunque insegnamento, le Fanciulle dovranno essere addestrate in tutti i lavori donneschi usi a farsi dalle artigiane come filare, tessere, cucire ed altro, e devono imparare a leggere, scrivere e fare le principali operazioni di aritmetica, insistendosi specialmente a rimuovere, per quanto sarà possibile, quell'accentazione, che nella bassa gente del luogo rende oscura colla parola la significazione delle cose. Come verrà permettendolo la età delle allieve, le Maestre le impiegheranno in alcune faccende domestiche a solo scopo però di rendere loro facile il disimpegno, come far pane, cucinare, lavare e in quant'altro può reputarsi opportuno a sapersi da quella classe di famiglia, cui appartengono, e dovranno appartenere.
ove i redditi annuali lo comporteranno, provveduto, che sia il mantenimento delle Suore Maestre, il rimanente dovrà essere convertito a beneficio delle fanciulle, col passare alle medesime l'intero vitto, ed anche l'intero vestito e in modo graduale, per esempio se i redditi avanzati bastassero appena per una semplice colazione, la si dovrà somministrare; se per la colazione e per il pranzo, si dovrà dare l'una e l'altro se anche per la cena, anche la cena; se potesse dopo ciò ricavarsi qualche veste anche questa, e va discorrendo, cominciando sempre dal più necessario, e bene inteso che sia rimossa ogni parzialità: non vi sarà ne la più povera, ne la meno; quando la somministrazione non basti per tutte, non si darà a nessuna, ma dovrà il sovravanzo portarsi in aumento di capitale e volesse Dio, che le madri per la economia delle Maestre, e per o la carità cui tal che da questa Istituzione altro pensiero non avessero che quello di portare le loro fanciulle alla scuola, e riportarle a casa.
L'Amministrazione de' beni apparterrà esclusivamente alle Suore di carità o alle Maestre loro sostituite in mancanza. Ogni anno le Amministratrici dovranno dare il rendiconto esatto al Municipio e quello dovrà essere sanzionato dal capo del Municipio, Dal Pievano pro-tempore e dal maggior possidente in beni rustici ed urbani di Grottammare, i quali tre soggetti non ne dubito, faranno a gara nel loro zelo per sorvegliare al patrimonio delle fanciulle povere, e sempre aumentarlo.
Lo scopo prefissomi con questa Istituzione è come si vede, quello di venire in aiuto alle famiglie povere di Grottammare. e dare un sollievo a povere madri, perché possano attendere meglio a quelle fatiche, d'onde ricavano un pane, nonché di formare, col togliere dall'ozio tante fanciulle, madri novelle più adatte ai lavori, e meglio educate: Perciò mancando questo scopo, mancherebbe la ragione della mia determinazione e per conseguenza in tal caso la mia volontà deve ritenersi come cassa, irrita, nulla, e come mai espressa.
Ciò premesso, dichiaro voglio e comando, che ove la presente Istituzione
  • 1°) - Non fosse ammessa dal Governo, e dalle leggi vigenti all'epoca in cui il presente testamento avrà vigore per l'attuazione della medesima e ammessa, già non più potesse continuare in qualunque siasi futuro tempo, e cessasse per Patto pure del Governo e per effetto delle sopravvenute legislative disposizioni; o
  • 2°) - La Istituzione si fosse deviata dallo scopo prefissomi e stabilito, sia da Parte del Municipio o Comune di Grottammare, sia di qualunque autorità civile, sia di qualunque autorità ecclesiastica, sebbene la commutazione e il cambiamento potesse riuscire anche più vantaggioso pei poveri e per la Istituzione propria; o
  • 3°) - Da chiunque ne abbia il potere si cambiasse la Casa ove ho fissato la Scuola per trasportarla altrove, oppure resa inservibile sia per vetustà, sia per qualunque infortunio non si ricostituisse sul luogo sospendendo, se sia d'uopo, per qualche tempo il mantenimento delle Suore, onde avere l'occorrente per la ricostruzione; o
  • 4°) - Si effettuasse la vendita o permuta di alcuno dè miei fondi rustici, di detta casa in Castello, e del Giardino presso S. Agostino,
    Allora
    intendo, voglio e comando che qualunque di questi quattro casi si verifichi, e in qualsiasi tempo si verifichi, la Istituzione debba ritenersi per nulla in vita e come non fatta, volendo e disponendo che la caducità s'incorra ipso facto, senza alcuna purgazione di mora e senza interpellazione: verificata di C.Maria, chiamo e nomino al godimento del mio patrimonio nella proprietà per la evenienza del I° caso, cioè se incorsa caducità per proibizione di governo e delle leggi, i figli del mio amico Commendatore Nicola Marchese Morici di Fermo, di Pietro, e Sofia Morici ed i discendenti di questi in infinito, che si trovassero esistenti all'epoca della verificata caducità con legge che il più prossimo ascluda il più remoto; e quando mancassero i discendenti di detta famiglia Morici per poter assumere la qualifica ereditaria loro compartita, chiamo e nomino in loro vece i discendenti, maschi soltanto, pure in infinito del Cav. Raffaele Conte Vinci di Fermo, e quando anche questa famiglia mancasse, cosa ben difficile per la numerosa prole, del prelodato Cav. Raffaele, voglio che in terzo luogo i beni miei passino all'ospedale del limitrofo paese di S Benedetto del Tronto al presente nominando, istituendo e costituendo per la suddetta evenienza del I° caso, miei eredi e successori nell'ordine stabilito la Fam. Morici, la Fam. Vinci e l'ospedale di S.Benedetto del Tronto. Nella evenienza poi degli altri casi secondo 2°, terzo 3° e quarto 4°, intendo, che verificata la caducità, pasci immediatamente il patrimonio mio spettante alla Istituzione povera di C.Maria al Comune di detto Paese di S.Benedetto del Tronto per impiegarlo a pro della pubblica beneficenza di quel luogo nel miglior modo, colla direzione dell'Autorità Ecclesiastica e dei rappresentanti municipali.
    E questa dico, e dichiaro essere la precisa mia volontà, che dato, scrivo, e sottoscrivo di mio proprio pugno, e comando sia operante ad ogni effetto, intendendo e volendo che valga non solo come testamento, ma anche se occorra come Codicillo, Donazione, a causa di morte, come atto il più privilegiato delle clausole la più e annullando qualunque altra disposizione testamentaria fatta in precedenza.

    Grottammare 20/8/I866

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