XII Commissione - Resoconto di martedì 31 maggio 2005
Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica. C. 5083 Battaglia. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 24 maggio 2005.
Il sottosegretario Cesare CURSI, richiamata la relazione svolta dal deputato Ercole il 10 maggio, chiarisce che gli articoli 40, 41 e 42 del vigente regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, si limitano a recare le prescrizioni di polizia mortuaria da applicarsi nei casi di rilascio di cadaveri a scopo di studio, per la loro consegna e il loro trattamento da parte delle sale anatomiche universitarie. Tali prescrizioni possono certamente trovare applicazione anche al caso del corpo donato post mortem, ma non si deve però dimenticare che riposano su presupposti diametralmente opposti rispetto a quelli della proposta di legge in esame. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano infatti sull'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - recante il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, - che ha imposto su determinati cadaveri un vero e proprio vincolo di legge, riservandoli all'insegnamento e alle indagini scientifiche: si tratta, per la precisione, dei cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti compresi nel nucleo familiare fino al sesto grado o a cura di confraternite e sodalizi che possano aver assunto impegno per il trasporto funebre degli associati, nonché di quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare, eccettuati comunque i casi di suicidio.
Poiché le citate prescrizioni di polizia mortuaria dovrebbero in futuro regolare anche la consegna e il trattamento delle salme donate per fini di studio e ricerca, potrebbe essere opportuno demandare al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 7 della proposta di legge l'adozione delle prescrizioni sanitarie integrative che dovessero risultare necessarie a seguito dell'approvazione di una disciplina in materia di donazione del corpo post mortem.
Per quanto riguarda l'atto di donazione, concorda con il relatore sulla necessità di permettere in ogni momento ai donatori, nel pieno rispetto del principio dell'autodeterminazione nella donazione del proprio corpo post mortem, di modificare la volontà precedentemente espressa in sede di testamento biologico. Per ragioni di coerenza, si potrebbe prevedere che la modifica della volontà debba aver luogo nella stessa forma, e quindi mediante testamento olografo.
In relazione poi alla proposta del relatore di esaminare il provvedimento in titolo insieme con la proposta di legge C. 1498, in materia di donazione di organi e tessuti, fermo restando che l'abbinamento potrebbe esser deciso soltanto dalla Commissione stessa, conferma le perplessità del Governo in ordine all'esigenza di por mano in questo momento ad una revisione anche solo parziale della legge sui trapianti, le cui connotazioni - di straordinaria valenza sociale, solidaristica e terapeutica - appaiono del tutto peculiari rispetto agli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame. Potrebbe invece prendersi in considerazione la possibilità di inserire le disposizioni della proposta di legge in titolo all'interno del provvedimento in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari attualmente all'esame della 12a Commissione permanente del Senato in sede referente (AS 1437 e abbinati).
Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e considerata l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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