XII Commissione - Resoconto di martedì 10 maggio 2005
Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 5083 Battaglia. (Esame e rinvio).


La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Cesare ERCOLE (LNFP), relatore, rileva che la proposta di legge in esame è finalizzata a consentire al cittadino di donare il proprio corpo post mortem affinché questo possa essere utilizzato dalle strutture sanitarie competenti per scopi di ricerca e di studio.
La normativa vigente, infatti, non disciplina tale facoltà in modo esplicito: la legge sul prelievo e sul trapianto di organi e tessuti, la legge 1o aprile 1999, n. 91, disciplina infatti il solo prelievo o espianto, dai soggetti di cui sia stata accertata la morte, degli organi e dei tessuti ai fini del trapianto.
Il regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 disciplina, invece, al Capo VI, il Rilascio di cadaveri a scopo di studio, lasciando tuttavia irrisolte alcune questioni fondamentali ai fini della compiuta attuazione della normativa in esame.
L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 285 del 1990 stabilisce, in particolare, che la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire una volta trascorso il periodo di osservazione previsto per legge.
L'articolo 41 specifica che il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo. I musei anatomici devono essere inoltre aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
L'articolo 42, infine, stabilisce che, dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'articolo 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
In particolare, dalla lettura dei suddetti articoli emergono alcuni interrogativi. In primo luogo non è chiaro a chi spetta l'iniziativa per la donazione dei cadaveri alle sale anatomiche universitarie, dal momento che la normativa in esame parla di un mero «nulla osta da parte degli aventi titolo». In secondo luogo, non risulta chiaro quanto tempo deve intercorrere tra la donazione del cadavere e la sua restituzione ai familiari ai fini del trasporto in cimitero.
È evidente che la risposta a tali interrogativi costituisce un passaggio essenziale al fine di dare impulso ad una pratica che diversamente rischia di rimanere del tutto desueta o addirittura impraticabile.
La proposta di legge in esame è finalizzata a colmare tali lacune normative, prendendo ad esempio l'esperienza maturata in altri ordinamenti stranieri, primo fra tutti la Francia, cui si fa esplicito riferimento nella relazione illustrativa, dove proprio grazie alla presenza di una legislazione che riconosce e disciplina la donazione del corpo sono state donate alle Università, dal 1960 ad oggi, circa 50 mila salme.
A detta dei proponenti l'iniziativa, la pratica della donazione del corpo post mortem è di fondamentale importanza al fine di consentire agli studenti di medicina di esercitare la dissezione come metodo di formazione atto a sviluppare una conoscenza reale ed approfondita degli organi del corpo umano. In secondo luogo, la proposta in esame è elaborata nella convinzione che la promozione di tale pratica è destinata a supportare la stessa ricerca scientifica, con particolare riguardo allo sviluppo di nuove tecniche chirurgiche, microscopiche e microinvasive.
Al fine di dare attuazione a tali obiettivi, la proposta in esame stabilisce, all'articolo 1, l'oggetto dell'iniziativa ed i principi ai quali la medesima è ispirata. Al comma 1 si precisa che la donazione avviene a seguito dell'accertamento della morte, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, ai soggetti che hanno espresso il loro consenso. Al comma 2 si afferma invece che la donazione del corpo post mortem è ispirata ai principi etici e di solidarietà e deve essere disciplinata secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
L'articolo 2 disciplina le modalità di informazione dei cittadini circa i contenuti della legge in esame. Il comma 2 prevede che il Ministero della salute adotti le iniziative atte a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione post mortem. Spetta viceversa alle Regioni e alle Asl diffondere tali informazioni tra i medici di medicina generale e tra i cittadini, ai quali va garantita una corretta conoscenza della donazione post mortem, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato.
L'articolo 3 disciplina le modalità per procedere alla donazione del proprio corpo post mortem: in particolare, è richiesta la redazione di un testamento olografo in duplice copia; una delle due copie deve essere consegnata al centro di riferimento competente territorialmente, che deve darne notizia all'ufficio di stato civile del comune di residenza del donatore ai fini dell'iscrizione del medesimo in un elenco speciale. Nella proposta non si indica, invece, a chi spetta conservare la seconda copia del testamento olografo; presumibilmente, si ritiene che spetti ai familiari del donatore conservare tale documento.
L'articolo 4 disciplina le modalità di individuazione dei centri di riferimento per la conservazione e la utilizzazione delle salme: nello specifico, spetta al Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, individuare tali centri di riferimento tra le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità. Anche a questo riguardo, va sottolineato che la legge non indica un numero massimo o minimo di centri di riferimento per regione o per numero di abitanti, sicché si ritiene che ad ogni Regione sia riconosciuto un ampio margine di discrezionalità in materia.
L'articolo 5 introduce il principio per cui le salme dei donatori consegnate ai centri di riferimento vanno restituite in condizioni dignitose alla famiglia entro un anno dalla data di consegna. Le spese per il trasporto e la tumulazione della salma sono a carico del centro di riferimento che ha avuto in consegna il cadavere.
All'articolo 6 si disciplina il principio della gratuità della donazione del corpo post mortem, stabilendo che eventuali donazioni pecuniarie effettuate da privati per promuovere le attività di studio e ricerca scientifica sulle salme o da enti finanziatori di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento. Non sono, tuttavia, previste specifiche sanzioni per punire eventuali lesioni della disposizione in esame.
L'articolo 7 delega il Ministro della salute ad adottare un regolamento attuativo della presente legge entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
L'articolo 8, infine, detta alcune disposizioni per la copertura finanziaria del provvedimento, stimando gli oneri in 10 milioni di euro per il primo anno di entrata in vigore del provvedimento. Ovviamente, si tratta di adeguare tali norme di copertura agli stanziamenti ed accantonamenti disponibili nell'esercizio finanziario in corso.
Nel complesso, ritiene che, date le implicazioni di ordine etico, sanitario e giuridico connesse all'approvazione della proposta in esame, sia opportuno procedere, nel prosieguo dell'esame, alla convocazione di una serie di audizioni con le associazioni che operano nel settore, con il Comitato nazionale di bioetica, nonché con alcuni rappresentanti del mondo dello studio e della ricerca scientifica sulle salme.
In particolare, evidenzia che dall'attuale formulazione dell'articolo 3 della proposta in esame discendono alcune rilevanti questioni sia sotto il profilo bioetico che sotto quello giuridico. Rileva, in particolare, l'esigenza di garantire ai soggetti interessati la possibilità di modificare la volontà precedentemente espressa all'atto della redazione del testamento biologico. È noto, infatti, che tale riconoscimento esplicito della modificabilità della volontà manifestata è una garanzia direttamente connessa al principio dell'autodeterminazione nella donazione del proprio corpo post mortem cui è sottesa l'iniziativa in esame.
È peraltro noto che la possibilità di modificare la propria disponibilità alla donazione solleva un'ulteriore serie di interrogativi, non sempre di agevole soluzione. Sotto il profilo formale, ad esempio, è necessario chiarire se si può rivedere tale volontà esclusivamente nella forma scritta del testamento olografo o se, invece, è sufficiente anche una manifestazione orale, eventualmente all'atto di morte.
È importante ribadire che dalla definizione di queste questioni irrisolte dipende il livello di tutela del principio di autodeterminazione garantito dalla proposta in esame
Richiama infine l'attenzione della Commissione su due profili che dovrebbero essere oggetto di riflessione sotto il profilo della legislazione sanitaria: in primo luogo, il coordinamento della proposta con la normativa vigente sopra richiamata; in secondo luogo, l'opportunità di collegare la proposta in esame con alcune iniziative assegnate alla XII Commissione - delle quali tuttavia non è ancora iniziato l'esame - sulle modalità della donazione di organi e tessuti. Ritiene infatti che debba essere valutata l'opportunità di procedere alla creazione, presso gli uffici di stato civile, secondo le modalità indicate dalla proposta in esame, di due elenchi speciali, uno per la donazione dell'intero corpo post mortem, l'altro per la donazione degli organi e tessuti, al fine di consentire agli aventi diritto di esprimere un consenso informato su tutte le donazioni post mortem, agevolando contestualmente le operazioni di censimento anagrafico dei donatori.
Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la materia riguardante la donazione del corpo post mortem riveste un ruolo estremamente importante per lo sviluppo delle sale anatomiche e conseguentemente per l'attività didattica universitaria. Condivide inoltre le osservazioni svolte dal relatore in ordine alla necessità di regolamentare in maniera compiuta, anche da un punto di vista giuridico, tale materia.
Avverte, infine, che l'eventuale abbinamento di altre proposte di legge verrà valutato in Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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