Da "NUOVA BIOETICA CRISTIANA Del Card. DIONIGI TETTAMANZI
ed. PIEMME . Dalle pagine 503-504 leggiamo il paragrafo dal titolo "Il
problema legale" che qui riportiamo integralmente.
Il problema
legale
Nel contesto etico ora delineato s'inserisce anche Il problema
legale. Il prelievo di organi è consentito dalla legge italiana, se il
soggetto non aveva manifestato parere contrario. Condividiamo che lo Stato
sia così intervenuto e riteniamo che ciò che si chiede al cittadino non è
poi un sacrificio così grande: gli si chiede di esprimere, in vita, una
dichiarazione di volontà. Egli non è affatto obbligato a donare i propri
organi per legge ma sarebbe davvero imperdonabile, a fronte a tutti i
vantaggi che deriverebbero dal prelievo di organi per il singolo e per la
collettività, il non farlo per una banale pigrizia di non rispondere alla
richiesta di formalizzare il proprio assenso o il proprio diniego.
Già
nel 1988 il moralista L. Ciccone, sosteneva che il consenso al prelievo si
configura come un vero e proprio obbligo morale. Obbligo di doverosa
solidarietà umana, e insieme di non meno doverosa carità per il cristiano.
Quando si par!a di solidarietà, o di carità, sono ancora troppi quelli che
percepiscono tutto come appello al buon cuore, alla generosità, qualcosa
perciò di facoltativo che uno può anche non fare e restare ugualmente
tranquillo in coscienza. Si tratta invece di veri, precisi e gravi doveri,
doveri fondamentali in ogni convivenza che voglia essere veramente umana,
cioè degna di persone umane. E questo a ogni livello, da quello coniugale
e familiare a quello sociale e politico, nazionale e internazionale. In
presenza di un obbligo morale è legittimo dare per scontata la presunzione
che ognuno abbia la volontà di assolverlo. Ne segue che dal punto di vista
etico nulla c'è da obiettare nei confronti di Stati che stabiliscono per
legge il prelievo di organi destinati a trapianto da soggetti i cui organi
siano idonei a essere vantaggiosamente trapiantati purché siano presenti
tutte le condizioni per l'accertamento di morte avvenuta, per il prelievo,
conservazione e innesto dell'organo, senza chiedere consenso di sorta. Si
potrà se mai porre una questione di opportunità di procedere gradualmente
verso una tale meta. Ciò vuol dire in attesa che si crei e maturi una più
estesa coscienza civile circa il valore della donazione di organi e la sua
morale obbligatorietà, il legislatore può stabilire una normativa circa il
consenso dell'interessato, per cui solo Il rifiuto esplicitamente espresso
in vita da un soggetto, potrà impedire il prelievo di organi dal suo
cadavere .
In definitiva, l'invocare il silenzio-assenso è rispettare
un patto che si è venuto a creare fra lo Stato e il cittadino. Lo Stato
riconosce che la corporeità dei cittadini non è un bene di cui esso possa
disporre liberamente e invita ciascuno a esprimersi garantendogli il
rispetto della sua volontà in materia di donazione di organi post mortem.
Se il cittadino non si esprime di proposito, consapevole della sua
omissione altrettanto consapevole, perché informato, di ciò che gli
succederà al momento del suo decesso.
Sui limiti degli espianti abbiamo già trattato negli
scritti precedenti e in questa circostanza ci limiteremo ad affrontare il
problema del silenzio assenso. In linea di principio, riteniamo che anche
su un cadavere (sempre ammettendo che veramente di cadavere si tratti) vi
debba essere un assenso esplicito e cosciente da parte dell'individuo.
Nessuno può affermare che una semplice dimenticanza o omissione
giustifichi la manomissione di un cadavere da parte di una istituzione, ed
a maggior ragione se questa istituzione è lo Stato.
Il rapporto tra la
pubblica autorità e il cittadino deve essere basato sulla buona fede di
entrambe le parti e non su sotterfugi od equivoci.
Chi dona qualcosa
deve sapere che vuole veramente compiere tale gesto anche se l'evento
avverrà quando non è più in grado di decidere.
L'uomo è composto di
anima e di corpo, quindi i resti mortali di un uomo non sono cosa
abbandonata di cui lo Stato possa appropriarsi.
L'introduzione del
consenso-assenso come se fosse parte di un obbligo morale del cittadino di
fronte agli altri non può essere accettato per alcune semplici
considerazioni:
1) ogni individuo ha un valore oggettivo in sé
stesso e non può ritenersi elemento di sopravvivenza di altri;
2)
la legge può imporsi anche senza il consenso dell'individuo quando si è di
fronte ad un valore assoluto come ad esempio la salvezza della Patria; ma,
l'espianto di organi non può essere ritenuto tale. Il conseguente
trapianto può avere implicazioni mediche negative sul ricevente ed
eventuali successori; inoltre, la possibilità di introdurre nove tecniche
come l'impiego di cellule staminali potrebbero fornire soluzioni meno
traumatiche.
Per questi motivi è da ritenere che il legislatore non
debba fare ricorso
al silenzio-assenso ma operi con lealtà e rispetto
nei confronti dei cittadini. Da condannare anche certe forme martellanti
di pubblicità che mirano a far accettare all'individuo scelte che debbono
essere ponderate con serenità, senza costrizioni di
sorta.